272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 144 Prolungaziun

1 Las periodas legalas na pon betg vegnir prolungadas.

2 Per motivs suffizients pon las periodas giudizialas da scadenza vegnir prolungadas, sche la dretgira vegn dumandada da far quai avant la fin da la perioda da scadenza.

Art. 144 Proroga

1 I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.

2 I termini stabiliti dal giudice possono essere prorogati per sufficienti motivi se ne è fatta domanda prima della scadenza.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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