1 Mancanzas, sco la mancanza da la suttascripziun u dal plainpudair, ston vegnir curregidas entaifer in termin che vegn fixà da la dretgira. Cas cuntrari na vegn l’inoltraziun betg considerada.
2 Il medem vala per inoltraziuns illegiblas, nuncunvegnentas, nunchapiblas u bler memia extendidas.
3 Inoltraziuns querulantas e giuridicamain abusivas vegnan tramessas enavos al speditur senza commentari.
1 Carenze formali quali la mancata sottoscrizione dell’atto o la mancanza della procura vanno sanate entro il termine fissato dal giudice. Altrimenti, l’atto si considera non presentato.
2 Lo stesso vale per gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili o prolissi.
3 Gli atti scritti dovuti a condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva sono rinviati al mittente senz’altra formalità.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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