272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 116 Liberaziun dals custs tenor il dretg chantunal

1 Ils chantuns pon conceder ulteriuras liberaziuns dals custs da process.

2 Liberaziuns ch’in chantun conceda a sasez, a sias vischnancas ed ad autras corporaziuns da dretg chantunal valan er per la Confederaziun.

Art. 116 Esenzione dalle spese secondo il diritto cantonale

1 I Cantoni possono prevedere altre esenzioni dalle spese giudiziarie.

2 Le esenzioni che il diritto cantonale prevede a favore del Cantone medesimo, dei Comuni e di altri enti di diritto cantonale valgono anche per la Confederazione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.