1 Ils chantuns pon conceder ulteriuras liberaziuns dals custs da process.
2 Liberaziuns ch’in chantun conceda a sasez, a sias vischnancas ed ad autras corporaziuns da dretg chantunal valan er per la Confederaziun.
1 I Cantoni possono prevedere altre esenzioni dalle spese giudiziarie.
2 Le esenzioni che il diritto cantonale prevede a favore del Cantone medesimo, dei Comuni e di altri enti di diritto cantonale valgono anche per la Confederazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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