272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 11 Lieu da dimora

1 Sche la partida accusada n’ha betg in domicil, è cumpetenta la dretgira en ses lieu da dimora usità.

2 Il lieu da dimora usità è là, nua che la persuna viva durant in temp pli lung, er sche la durada da la dimora è limitada gia d’emprim ennà.

3 Sche la partida accusada n’ha betg in lieu da dimora usità, è cumpetenta la dretgira en ses ultim lieu da dimora enconuschent.

Art. 11 Luogo di dimora

1 Se il convenuto non ha un domicilio, è competente il giudice nel luogo della sua dimora abituale.

2 La dimora abituale è il luogo in cui una persona vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori.

3 Se il convenuto non ha una dimora abituale, è competente il giudice del suo ultimo luogo di dimora conosciuto.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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