272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 109 Repartiziun en cas d’accord

1 En cas d’in accord giudizial surpiglia mintga partida ils custs da process confurm a l’accord.

2 Ils custs vegnan repartids tenor ils artitgels 106 fin 108, sche:

a.
l’accord na cuntegna nagina regulaziun; u
b.
la regulaziun prendida disfavurisescha unilateralmain la partida, a la quala è vegnida concedida la giurisdicziun gratuita.

Art. 109 Ripartizione in caso di transazione giudiziaria

1 In caso di transazione giudiziaria, ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto pattuito nella transazione medesima.

2 Le spese sono ripartite secondo gli articoli 106–108 se:

a.
la transazione è silente in merito;
b.
la ripartizione pattuita grava unilateralmente una parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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