272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 101 Prestaziun dal pajament anticipà e da la garanzia

1 La dretgira fixescha in termin per prestar il pajament anticipà e la garanzia.

2 Mesiras preventivas po ella ordinar gia avant che la garanzia vegnia prestada.

3 Sch’il pajament anticipà u la garanzia na vegn er betg prestà entaifer in termin prolungà, n’entra la dretgira betg en il plant u en la dumonda.

Art. 101 Prestazione dell’anticipo e della cauzione

1 Il giudice impartisce un termine per la prestazione dell’anticipo e della cauzione.

2 Possono essere ordinati provvedimenti cautelari già prima della prestazione della cauzione.

3 Se l’anticipo o la cauzione non sono prestati nemmeno entro un termine suppletorio, il giudice non entra nel merito dell’azione o dell’istanza.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.