1 La dretgira fixescha in termin per prestar il pajament anticipà e la garanzia.
2 Mesiras preventivas po ella ordinar gia avant che la garanzia vegnia prestada.
3 Sch’il pajament anticipà u la garanzia na vegn er betg prestà entaifer in termin prolungà, n’entra la dretgira betg en il plant u en la dumonda.
1 Il giudice impartisce un termine per la prestazione dell’anticipo e della cauzione.
2 Possono essere ordinati provvedimenti cautelari già prima della prestazione della cauzione.
3 Se l’anticipo o la cauzione non sono prestati nemmeno entro un termine suppletorio, il giudice non entra nel merito dell’azione o dell’istanza.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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