1 Novs fatgs e meds da cumprova dastgan vegnir preschentads mo, sche la decisiun da l’instanza precedenta dat la chaschun da preschentar tals.
2 Novas pretensiuns èn inadmissiblas.
1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore.
2 Non sono ammissibili nuove conclusioni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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