1 Il recurs è admissibel cunter decisiuns:
2 Sco instanzas precedentas directas dal Tribunal federal nomineschan ils chantuns dretgiras superiuras, nun ch’ina autra lescha federala prevesia che las decisiuns d’autras autoritads giudizialas sajan suttamessas al recurs tar il Tribunal federal.
3 Per decisiuns che han oravant tut in caracter politic pon ils chantuns nominar – empè d’ina dretgira – in’autra autoritad sco instanza precedenta directa dal Tribunal federal.
1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
2 I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un’altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
3 Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un’autorità diversa da un tribunale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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