Cunter ina decisiun en il sectur da l’agid uffizial internaziunal en chaussas fiscalas è il recurs mo admissibel, sch’i sa tracta d’ina dumonda giuridica d’impurtanza fundamentala u sch’i sa tracta per auters motivs d’in cas spezialmain impurtant en il senn da l’artitgel 84 alinea 2.
82 Integrà tras la cifra 1 da l’agiunta da la LF dals 28 da sett. 2012 davart l’assistenza administrativa fiscala, en vigur dapi il 1. da fav. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193).
Contro le decisioni nel campo dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell’articolo 84 capoverso 2.
82 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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