1 La procedura da cumprova sa drizza tenor ils artitgels 36, 37 e 39–65 da la Lescha federala dals 4 da december 194721 davart la procedura civila (PC).
2 Il derschader d’instrucziun po prender sez las mesiras da cumprova necessarias u po surdar a l’autoritad federala u chantunala cumpetenta da prender talas.
3 Per interrogaziuns da perditgas, per inspecziuns al lieu e per interrogaziuns da las partidas cloma el in segund derschader.
1 La procedura probatoria è retta dagli articoli 36, 37 e 39–65 della legge del 4 dicembre 194720 di procedura civile federale (PC).
2 Il giudice dell’istruzione può prendere lui stesso le misure probatorie necessarie o demandarne l’adozione alle autorità federali o cantonali competenti.
3 Procede all’audizione di testimoni, alle ispezioni oculari e all’interrogatorio delle parti insieme con un secondo giudice.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.