1 Sche la partida u ses represchentant è – per in auter motiv che la communicaziun manglusa – vegnì impedì senza culpa d’agir entaifer il termin, vegn il termin restabilì, sche la partida fa ina dumonda correspundenta, inditgond il motiv, e prenda suenter l’act giuridic tralaschà, e quai entaifer 30 dis suenter che l’impediment è crudà davent.
2 In restabiliment po er vegnir permess suenter la communicaziun da la sentenzia; sch’el vegn permess, vegn la sentenzia annullada.
1 Se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest’ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l’atto omesso.
2 La restituzione del termine può essere accordata anche dopo la notificazione della sentenza; in tal caso la sentenza è annullata.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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