1 La Dretgira collectiva, la Conferenza dals presidents, la Cumissiun administrativa e las partiziuns prendan las decisiuns ed ils conclus e fan las elecziuns cun la maioritad absoluta da las vuschs, nun che la lescha prescrivia insatge auter.
2 En cas da paritad da las vuschs è decisiva la vusch dal president; en cas d’elecziuns decida la sort.
3 Tar decisiuns che vegnan prendidas en ina procedura tenor ils artitgels 72–129 n’èsi betg admess da s’abstegnair da la vusch.
1 Salvo che la legge disponga altrimenti, la Corte plenaria, la Conferenza dei presidenti, la Commissione amministrativa e le corti deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.
2 In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte.
3 L’astensione è esclusa nelle decisioni prese in una procedura secondo gli articoli 72–129.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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