1 Il Tribunal federal basa sia sentenzia sin ils fatgs ch’èn vegnids constatads da l’instanza precedenta.
2 El po rectifitgar u cumplettar d’uffizi la constataziun dals fatgs da l’instanza precedenta, sche quella sa basa sin ina violaziun dal dretg en il senn da l’artitgel 116.
1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall’autorità inferiore.
2 Può rettificare o completare d’ufficio l’accertamento dei fatti operato dall’autorità inferiore se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 116.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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