Sch’ils chantuns ston nominar ina dretgira sco ultima instanza chantunala tenor questa lescha, garanteschan els che questa dretgira sezza u in’autra autoritad giudiziala d’ina instanza precedenta examineschia libramain ils fatgs ed applitgeschia d’uffizi il dretg decisiv.
Laddove la presente legge prescriva di istituire un tribunale quale autorità cantonale di ultima istanza, i Cantoni provvedono affinché quest’ultimo o un’autorità giudiziaria di istanza inferiore esamini liberamente i fatti e applichi d’ufficio il diritto determinante.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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