1 Il Tribunal federal applitgescha d’uffizi il dretg.
2 La violaziun da dretgs fundamentals e dal dretg chantunal ed interchantunal examinescha el mo, sche quai è vegnì contestà e motivà en il recurs.
1 Il Tribunale federale applica d’ufficio il diritto.
2 Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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