1 Il recurs n’ha per regla betg in effect suspensiv.
2 En il rom da las pretensiuns ha il recurs in effect suspensiv:
3 D’uffizi u sin dumonda d’ina partida po il derschader d’instrucziun reglar autramain l’effect suspensiv.
92 Integrà tras la cifra II da la LF dals 21 da mars 2014, en vigur dapi il 1. d’avust 2014 (AS 2014 2309; BBl 2013 8369).
1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
2 Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:
3 Il giudice dell’istruzione può, d’ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l’effetto sospensivo.
92 Introdotta dal n. II della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2309; FF 2013 7203).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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