172.021 Lescha federala dals 20 da december 1968 davart la procedura administrativa (PA)

172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 78

1 Sch’il Cussegl federal decida sco unica u sco emprima instanza, al preschenta il departament ch’è cumpetent per la materia ina proposta da decisiun.

2 Quest departament exequescha fin a la decisiun las cumpetenzas dal Cussegl federal.

3 Dal rest vegnan applitgads ils artitgels 7–43.

Art. 78

1 Se il Consiglio federale decide come giurisdizione unica o di prima istanza, il Dipartimento competente per materia gli presenta una proposta di decisione.

2 Questo Dipartimento esercita fino alla decisione le competenze spettanti al Consiglio federale.

3 Nel rimanente, sono applicabili gli articoli 7 a 43.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.