1 Sch’il Cussegl federal decida sco unica u sco emprima instanza, al preschenta il departament ch’è cumpetent per la materia ina proposta da decisiun.
2 Quest departament exequescha fin a la decisiun las cumpetenzas dal Cussegl federal.
3 Dal rest vegnan applitgads ils artitgels 7–43.
1 Se il Consiglio federale decide come giurisdizione unica o di prima istanza, il Dipartimento competente per materia gli presenta una proposta di decisione.
2 Questo Dipartimento esercita fino alla decisione le competenze spettanti al Consiglio federale.
3 Nel rimanente, sono applicabili gli articoli 7 a 43.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.