1 Il Departament federal da giustia e polizia procura per l’instrucziun dal recurs.
2 Il Cussegl federal incarica in auter departament cun l’instrucziun dals recurs che sa drizzan cunter il Departament federal da giustia e polizia.
3 Il departament incaricà cun l’instrucziun preschenta al Cussegl federal ina proposta da decisiun ed exequescha fin a la decisiun las cumpetenzas ch’il Cussegl federal ha sco instanza da recurs.
1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia istruisce la causa.
2 Se il ricorso concerne quel Dipartimento, il Consiglio federale incarica dell’istruzione un altro Dipartimento.
3 Il Dipartimento incaricato dell’istruzione presenta al Consiglio federale una proposta di decisione ed esercita fino alla decisione le competenze spettanti al Consiglio federale come autorità di ricorso.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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