1 Mintgin po denunziar da tut temp a l’autoritad da surveglianza fatgs che pretendan – en l’interess public – ina intervenziun d’uffizi cunter in’autoritad.
2 Il denunziader n’ha betg ils dretgs d’ina partida.
1 Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all’autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell’interesse pubblico, un intervento d’ufficio contro un’autorità.
2 Il denunziante non ha i diritti di parte.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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