172.021 Lescha federala dals 20 da december 1968 davart la procedura administrativa (PA)

172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 61

1 L’instanza da recurs decida en la chaussa sezza u returna tala – excepziunalmain cun directivas liantas – a l’instanza precedenta.

2 La decisiun da recurs cuntegna la resumaziun dals fatgs relevants, la motivaziun (consideraziuns) e la furmla da decisiun (dispositiv).

3 Ella sto vegnir communitgada a las partidas ed a l’instanza precedenta.

Art. 61

1 L’autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all’autorità inferiore.

2 La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo.

3 Essa è notificata alle parti e all’autorità inferiore.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.