1 L’instanza da recurs decida en la chaussa sezza u returna tala – excepziunalmain cun directivas liantas – a l’instanza precedenta.
2 La decisiun da recurs cuntegna la resumaziun dals fatgs relevants, la motivaziun (consideraziuns) e la furmla da decisiun (dispositiv).
3 Ella sto vegnir communitgada a las partidas ed a l’instanza precedenta.
1 L’autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all’autorità inferiore.
2 La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo.
3 Essa è notificata alle parti e all’autorità inferiore.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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