172.021 Lescha federala dals 20 da december 1968 davart la procedura administrativa (PA)

172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 59

L’instanza da recurs na dastga incumbensar cun il tractament da la chaussa da recurs ni persunas en il servetsch da l’instanza precedenta ni autras persunas ch’èn sa participadas a la preparaziun da la disposiziun contestada; sche la disposiziun contestada sa basa sin ina directiva da l’instanza da recurs, vegn applitgà ultra da quai l’artitgel 47 alineas 2–4.

Art. 59

L’autorità di ricorso non può affidare l’istruzione del ricorso a persone dell’autorità inferiore ne ad altre persone che abbiano avuto una parte nell’elaborazione della decisione impugnata; l’articolo 47 capoversi 2 a 4 è inoltre applicabile se la decisione impugnata poggia su istruzioni dell’autorità di ricorso.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.