1 Per exequir autras disposiziuns, prenda l’autoritad las suandantas mesiras:
2 Avant che l’autoritad applitgescha in med repressiv, avertescha ella la persuna obligada e la dat in termin d’adempliment adequat, – en cas da l’alinea 1 literas c e d – inditgond la smanatscha da chasti legala.
3 En cas da l’alinea 1 literas a e b po ella desister d’avertir e da conceder in termin d’adempliment, sch’in privel resulta dal retard.
1 Per eseguire le altre decisioni, l’autorità può valersi dei mezzi coattivi seguenti:
2 Prima di valersi d’un mezzo coattivo, l’autorità avverte l’obbligato e gli assegna un congruo termine per l’adempimento, comminandogli le sanzioni penali nei casi del capoverso 1 lettere c e d.
3 Nei casi del capoverso 1 lettere a e b essa può rinunciare all’avvertimento e all’assegnazione del termine se vi sia pericolo nell’indugio.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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