172.021 Lescha federala dals 20 da december 1968 davart la procedura administrativa (PA)

172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 39

L’autoritad po exequir sias disposiziuns, sche:

a.
la disposiziun na po betg pli vegnir contestada cun meds legals;
b.
la disposiziun po bain vegnir contestada, il med legal n’ha dentant betg in effect suspensiv;
c.
l’effect suspensiv che pervegn d’in med legal vegn retratg.

Art. 39

L’autorità può eseguire la sua decisione se:

a.
la decisione non può più essere impugnata mediante rimedio giuridico;
b.
la decisione può ancora essere impugnata, ma il rimedio ammissibile non ha effetto sospensivo;
c.
l’effetto sospensivo del rimedio è stato tolto.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.