172.021 Lescha federala dals 20 da december 1968 davart la procedura administrativa (PA)

172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 28

Sch’i vegn refusà ad ina partida da prender invista d’ina acta, dastga vegnir sa basà sin questa acta a disfavur da la partida mo, sche l’autoritad l’ha infurmà en scrit u a bucca davart il cuntegn essenzial per ils fatgs e sche l’autoritad ha dà a la partida la pussaivladad da s’exprimer en chaussa e d’inditgar cuntraprovas.

Art. 28

L’atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.