Sch’i vegn refusà ad ina partida da prender invista d’ina acta, dastga vegnir sa basà sin questa acta a disfavur da la partida mo, sche l’autoritad l’ha infurmà en scrit u a bucca davart il cuntegn essenzial per ils fatgs e sche l’autoritad ha dà a la partida la pussaivladad da s’exprimer en chaussa e d’inditgar cuntraprovas.
L’atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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