L’autoritad che fixescha in termin, smanatscha a medem temp cun las consequenzas che l’inobservanza dal termin ha; en cas ch’il termin na vegn betg observà, vegnan applitgadas mo las consequenzas smanatschadas.
L’autorità che assegna un termine commina contemporaneamente le conseguenze dell’inosservanza; verificandosi quest’ultima, soltanto esse sono applicabili.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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