1 Il Cussegl federal procura l’execuziun dals decrets e dals ulteriurs conclus da l’Assamblea federala.
2 El exequescha la giurisdicziun administrativa, uschenavant ch’el ha survegnì questa cumpetenza da la legislaziun.
1 Il Consiglio federale provvede all’esecuzione degli atti normativi e delle altre decisioni dell’Assemblea federale.
2 Esercita la giurisdizione amministrativa attribuitagli dalla legge.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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