172.010 Lescha dals 21 da mars 1997 davart l'organisaziun da la regenza e da l'administraziun (LORA)

172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

Art. 62e Responsabladad

1 Ils chantuns èn responsabels envers la Confederaziun per donns vi da sia proprietad en consequenza d’in disturbi da l’urden public.

2 Las prescripziuns dals chantuns e da las vischnancas davart obligaziuns da s’assicurar na valan betg per la Confederaziun.

Art. 62e Responsabilità civile

1 I Cantoni rispondono dei danni arrecati alla proprietà della Confederazione in seguito a turbamenti dell’ordine pubblico.

2 Le norme cantonali e comunali sugli obblighi di assicurazione non si applicano alla Confederazione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.