1 Ils chantuns èn responsabels envers la Confederaziun per donns vi da sia proprietad en consequenza d’in disturbi da l’urden public.
2 Las prescripziuns dals chantuns e da las vischnancas davart obligaziuns da s’assicurar na valan betg per la Confederaziun.
1 I Cantoni rispondono dei danni arrecati alla proprietà della Confederazione in seguito a turbamenti dell’ordine pubblico.
2 Le norme cantonali e comunali sugli obblighi di assicurazione non si applicano alla Confederazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.