1 Per las proceduras d’approvaziun dals plans per edifizis e stabiliments fixescha il Cussegl federal termins, entaifer ils quals la decisiun sto vegnir prendida.
2 Sch’in da quests termins na po betg vegnir observà, infurmescha l’autoritad directiva il petent inditgond ils motivs sco er il termin entaifer il qual la decisiun po vegnir prendida.
1 Il Consiglio federale stabilisce un termine per decidere sulle procedure di approvazione dei piani di costruzione e degli impianti.
2 Se uno di questi termini non può essere rispettato, l’autorità direttiva informa il richiedente indicandogli i motivi e il termine entro il quale la decisione sarà presa.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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