172.010 Lescha dals 21 da mars 1997 davart l'organisaziun da la regenza e da l'administraziun (LORA)

172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

Art. 62a Consultaziun

1 Sch’ina lescha prevesa da concentrar las decisiuns tar in’unica autoritad (autoritad directiva) per projects sco edifizis e stabiliments, consultescha quella las autoritads spezialisadas pertutgadas, avant che prender sia decisiun.

2 Sche pliras autoritads spezialisadas èn pertutgadas, consultescha l’autoritad directiva quellas a medem temp; ella po dentant consultar quellas ina suenter l’autra, sche motivs particulars giustifitgeschan quai.

3 L’autoritad directiva fixescha in termin per las autoritads spezialisadas per prender posiziun; il termin importa per regla 2 mais.

4 L’autoritad directiva e las autoritads spezialisadas fixeschan en moda consensuala ils cas che na dovran excepziunalmain naginas posiziuns.

Art. 62a Consultazione

1 Se, per progetti quali costruzioni e impianti, una legge prevede l’accentramento delle decisioni presso una sola autorità (autorità direttiva), questa chiede un parere alle autorità specializzate interessate prima di prendere una decisione.

2 Quando vi sono più autorità specializzate interessate, l’autorità direttiva le consulta simultaneamente; se ragioni particolari lo giustificano, essa può consultarle una dopo l’altra.

3 L’autorità direttiva impartisce alle autorità specializzate un termine per esprimere il loro parere; di regola, il termine è di due mesi.

4 L’autorità direttiva e le autorità specializzate stabiliscono di comune accordo i casi eccezionali in cui non occorre chiedere pareri.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.