1 Las suandantas persunas na pon betg esser il medem mument commembras dal Cussegl federal:
2 Questa disposiziun vala tenor il senn tranter il chancelier federal ed ils commembers dal Cussegl federal.
73 Versiun tenor la cifra 4 da la Lescha da partenadi dals 18 da zer. 2004, en vigur dapi il 1. da schan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).
1 Non possono essere simultaneamente membri del Consiglio federale:
2 Questa regola, applicata per analogia, vale anche tra il cancelliere della Confederazione e i membri del Consiglio federale.
73 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.