1 Il Cussegl federal regla en spezial:
2 Las datas dastgan vegnir conservadas mo uschè ditg sco necessari.
3 Questas disposiziuns executivas vegnan applitgadas per las datas dals commembers da l’Assamblea federala u dal persunal dals Servetschs dal parlament, nun ch’ina ordinaziun da l’Assamblea federala disponia insatge auter.
1 Il Consiglio federale disciplina in particolare:
2 I dati possono essere conservati soltanto per la durata necessaria.
3 Sempreché un’ordinanza dell’Assemblea federale non disponga altrimenti, le presenti disposizioni d’esecuzione si applicano ai dati concernenti membri dell’Assemblea federale o il personale dei Servizi del Parlamento.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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