1 Las cumissiuns extraparlamentaras cusseglian permanentamain il Cussegl federal e l’administraziun federala tar l’adempliment da lur incumbensas.
2 Ellas prendan decisiuns, uschenavant ch’ellas èn autorisadas da far quai sin basa d’ina lescha federala.
1 Le commissioni extraparlamentari prestano costantemente consulenza al Consiglio federale e all’Amministrazione federale nell’adempimento dei loro compiti.
2 Esse prendono decisioni in quanto ne siano autorizzate da una legge federale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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