172.010 Lescha dals 21 da mars 1997 davart l'organisaziun da la regenza e da l'administraziun (LORA)

172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

Art. 57a Intent

1 Las cumissiuns extraparlamentaras cusseglian permanentamain il Cussegl federal e l’administraziun federala tar l’adempliment da lur incumbensas.

2 Ellas prendan decisiuns, uschenavant ch’ellas èn autorisadas da far quai sin basa d’ina lescha federala.

Art. 57a Scopo

1 Le commissioni extraparlamentari prestano costantemente consulenza al Consiglio federale e all’Amministrazione federale nell’adempimento dei loro compiti.

2 Esse prendono decisioni in quanto ne siano autorizzate da una legge federale.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.