172.010 Lescha dals 21 da mars 1997 davart l'organisaziun da la regenza e da l'administraziun (LORA)

172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

Art. 51 Planisaziun

Ils departaments, las gruppas ed ils uffizis planiseschan lur activitads en il rom da la planisaziun generala dal Cussegl federal. Ils departaments infurmeschan il Cussegl federal davart lur planisaziuns.

Art. 51 Pianificazione

I dipartimenti, i gruppi e gli uffici pianificano le loro attività nell’ambito della pianificazione generale del Consiglio federale. I dipartimenti informano il Consiglio federale delle rispettive pianificazioni.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.