Il Cussegl federal po surdar temporarmain il titel «secretari dal stadi» a persunas da l’administraziun federala, sch’ellas represchentan per sia incumbensa la Svizra a tractativas internaziunalas sin il nivel il pli aut.
46 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 28 da sett. 2012, en vigur dapi il 1. da schan. 2014 (AS 2013 4549; BBl 2002 2095, 2010 7811).
Il Consiglio federale può conferire temporaneamente il titolo di «segretario di Stato» a persone dell’Amministrazione federale che, su suo mandato, rappresentano la Svizzera in negoziati internazionali al più alto livello.
46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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