En accord cun la Chanzlia federala prenda il schef dal departament las mesiras adattadas per infurmar davart l’activitad dal departament; el fixescha, tgi ch’è responsabel per l’infurmaziun.
Il capo di dipartimento adotta, d’intesa con la Cancelleria federale, le misure necessarie per la pubblica informazione sull’attività del suo dipartimento e designa chi è responsabile dell’informazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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