172.010 Lescha dals 21 da mars 1997 davart l'organisaziun da la regenza e da l'administraziun (LORA)

172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

Art. 37 Direcziun e responsabladad

1 Il schef dal departament maina il departament e surpiglia la responsabladad politica per tal.

2 Il schef dal departament:

a.
fixescha las directivas da direcziun;
b.
deleghescha sche necessari l’adempliment direct d’incumbensas departamentalas ad unitads administrativas subordinadas ed a singuls collavuraturs;
c.
fixescha l’organisaziun dal departament en il rom da questa lescha.

Art. 37 Direzione e responsabilità

1 Il capo di dipartimento dirige il dipartimento e ne assume la responsabilità politica.

2 Il capo di dipartimento:

a.
definisce gli orientamenti generali della sua direzione;
b.
delega se necessario l’esecuzione diretta dei compiti dipartimentali a unità amministrative subordinate e a singoli collaboratori;
c.
fissa, nei limiti della presente legge, l’organizzazione del suo dipartimento.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.