1 Ils commembers dal Cussegl federal ed il chancelier federal infurmeschan il Cussegl federal regularmain davart lur affars ed en spezial davart las ristgas e davart las sfidas pussaivlas ch’èn colliadas cun quai.
2 Il Cussegl federal po pretender tschertas infurmaziuns da ses commembers sco er dal chancelier federal.
24 Integrà tras la cifra I da la LF dals 28 da sett. 2012, en vigur dapi il 1. da schan. 2014 (AS 2013 4549; BBl 2002 2095, 2010 7811).
1 I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione informano regolarmente il Consiglio federale sui loro affari e in particolare sui rischi e gli eventuali problemi connessi.
2 Il Consiglio federale può esigere che i suoi membri e il cancelliere della Confederazione gli forniscano determinate informazioni.
24 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.