1 Per ils decrets da la Confederaziun, per ils contracts tranter la Confederaziun ed ils chantuns sco er per ils contracts tranter ils chantuns (art. 2 e 4) è decisiva la versiun publitgada en la CULF. Sch’in text vegn publitgà tras in renviament, è decisiva la versiun, a la quala i vegn renvià.
2 Decisiva è la versiun publitgada sin la plattafurma da publicaziun.
3 La versiun decisiva da contracts internaziunals e da conclus dal dretg internaziunal resulta da lur disposiziuns.
37 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 26 da sett. 2014, en vigur dapi il 1. da schan. 2016 (AS 2015 3977; BBl 2013 7057).
1 Per gli atti normativi della Confederazione, per i trattati tra la Confederazione e i Cantoni nonché per i trattati intercantonali (art. 2 e 4) è determinante la versione pubblicata nella RU. Se un testo viene pubblicato mediante rimando, è determinante la versione a cui si rimanda.
2 È determinante la versione pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione.
3 La versione determinante dei trattati e delle risoluzioni internazionali è stabilita dalle rispettive disposizioni.
38 Abrogato dall’all. n. II 1 della L del 5 ott. 2007 sulle lingue (RU 2009 6605). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.