1 Las glistas da suttascripziuns d’ina iniziativa dal pievel ston vegnir inoltradas tuttas ensemen a la Chanzlia federala il pli tard 18 mais suenter la publicaziun dal text da l’iniziativa en il Fegl uffizial federal.
2 Glistas da suttascripziuns inoltradas na vegnan betg returnadas ed i na po betg vegnir prendì invista da questas glistas.
1 Le liste delle firme per un’iniziativa popolare devono essere depositate in blocco presso la Cancelleria federale, il più tardi diciotto mesi dopo la pubblicazione del testo dell’iniziativa nel Foglio federale.
2 Le liste depositate non sono restituite né possono essere esaminate.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.