Tgi che telechargia ina glista da suttascripziuns electronica che vegn messa a disposiziun per ina iniziativa dal pievel è responsabel da controllar che quella adempleschia tut las pretensiuns formalas tenor la lescha.
140 Integrà tras la cifra I da la LF dals 21 da zer. 2002, en vigur dapi il 1. da schan. 2003 (AS 2002 3193; BBl 2001 6401).
Chi scarica una lista delle firme pubblicata in forma elettronica per un’iniziativa popolare deve assicurarsi che tale lista soddisfi tutte le esigenze formali previste dalla legge.
142 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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