161.1 Lescha federala dals 17 da december 1976 davart ils dretgs politics

161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)

Art. 6 Votaziun da persunas invalidas

Ils chantuns procuran ch’er quellas persunas possian votar, che n’èn permanentamain betg ablas da far sezzas las acziuns necessarias per la votaziun, pervia d’invaliditad u per in auter motiv.

Art. 6 Voto degli invalidi

I Cantoni provvedono affinché possano votare anche coloro che, per invalidità o altri motivi, sono durevolmente incapaci di svolgere da sé le necessarie operazioni di voto.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.