Il referendum sto vegnir pretendì dal dumber da chantuns previs en la Constituziun federala u inoltrà cun il dumber necessari da suttascripziuns inclusiv l’attestaziun dal dretg da votar a la Chanzlia federala avant ch’il termin da referendum scadia.
105 Integrà tras la cifra I da la LF dals 21 da zer. 1996, en vigur dapi il 1. d’avr. 1997 (AS 1997 753; BBl 1993 III 445).
La domanda di referendum, sostenuta dal numero di Cantoni previsto dalla Costituzione oppure corredata del necessario numero di firme e relative attestazioni del diritto di voto, deve essere depositata presso la Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum.
107 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.