1 Sch’ina commembra u in commember dal Cussegl naziunal sa retira avant la fin da sia perioda d’uffizi, declera la regenza chantunala l’emprima suppleanta u l’emprim suppleant da la medema glista sco elegida u sco elegì.
2 Sche la suppleanta u il suppleant na po u na vul betg entrar en funcziun, avanza la proxima u il proxim da la glista.
1 Se un consigliere nazionale lascia la carica prima della scadenza del periodo di nomina, il governo cantonale proclama eletto il primo subentrante della stessa lista.
2 Il subentrante che non può o non vuole accettare il mandato è surrogato da quello seguente.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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