161.1 Lescha federala dals 17 da december 1976 davart ils dretgs politics

161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)

Art. 30 Glistas

1 Las propostas electoralas rectifitgadas sa numnan glistas.

2 A las glistas vegnan attribuids numers d’ordinaziun.

Art. 30 Liste

1 Le proposte di candidatura definitivamente stabilite prendono il nome di liste.

2 Le liste sono munite di un numero progressivo.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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