1 Las persunas che suttascrivan ina proposta electorala ston designar ina represchentanta u in represchentant ed ina suppleanta u in suppleant. Sch’ellas desistan da far quai, valan las persunas che stattan a l’emprima ed a la segunda plazza sin la glista da suttascripziuns sco represchentantas respectivamain sco suppleantas.
2 La persuna represchentanta, ed en cas d’impediment sia suppleanta, èn autorisadas ed obligadas da far las decleraziuns legalmain valaivlas per eliminar differenzas, e quai en num da las persunas che han suttascrit la proposta electorala.
1 I firmatari della proposta devono designare un rappresentante e un suo sostituto. Se vi rinunciano, si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.
2 Il rappresentante e, se questi è impedito, il suo sostituto hanno il diritto e il dovere di fare validamente in nome dei firmatari le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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