1 Il dretg d’access als documents uffizials vegn limità, suspendì u refusà, sch’el po:
2 Il dretg d’access als documents uffizials vegn limità, suspendì u refusà, sch’el po pregiuditgar la sfera privata da terzas persunas; excepziunalmain po dentant prevalair l’interess public a l’access.
1 Il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può:
2 Il diritto di accesso è altresì limitato, differito o negato se può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l’interesse pubblico all’accesso.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.