1 Ina dumonda da mediaziun po far mintga persuna:
2 La dumonda da mediaziun sto vegnir fatga en scrit a l’incumbensà federal per la protecziun da datas e per la transparenza entaifer 20 dis suenter avair retschavì la posiziun da l’autoritad u suenter la scadenza dal termin che stat a disposiziun a l’autoritad per prender posiziun.
3 Sch’ina mediaziun reussescha, è la procedura liquidada.
1 Può presentare una domanda scritta di mediazione la persona:
2 La domanda di mediazione deve essere presentata per scritto all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza entro venti giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità o dallo scadere del termine di cui l’autorità dispone per prendere posizione.
3 Se la mediazione ha successo, la pratica è tolta dal ruolo.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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