Sco cumportament discriminant vegn resguardà mintga cumportament mulestus da natira sexuala u in auter cumportament sin basa da l’appartegnientscha sexuala che pregiuditgescha la dignitad da las dunnas e dals umens a la plazza da lavur. Latiers tutgan en spezial smanatschas, l’empermischun d’avantatgs, l’imposiziun da sforz e l’applicaziun da squitsch per cuntanscher favurs da natira sexuala.
Per comportamento discriminante si intende qualsiasi comportamento molesto di natura sessuale o qualsivoglia altro comportamento connesso con il sesso, che leda la dignità della persona sul posto di lavoro, in particolare il proferire minacce, promettere vantaggi, imporre obblighi o esercitare pressioni di varia natura su un lavoratore per ottenerne favori di tipo sessuale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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