Cun l’organisaziun tenor l’artitgel 7 u cun la represchentanza dals lavurants fa il patrun ina cunvegna davart la procedura da la verificaziun e dal rapport per mauns da la direcziun da l’interpresa.
Il datore di lavoro conclude con l’organizzazione secondo l’articolo 7 o con la rappresentanza dei lavoratori una convenzione sulle modalità della verifica e della consegna di rapporti all’attenzione della direzione dell’azienda.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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