1 Ils chantuns pon autorisar las vischnancas da domicil d’acceptar dumondas d’emetter cartas d’identitad senza chip. En quest cas è il post designà dal chantun tenor l’alinea 1 da l’artitgel 4 l’autoritad emettenta e damai responsabel per examinar ed elavurar questas dumondas.
2 Il Cussegl federal po autorisar ils chantuns da permetter a las vischnancas da domicil d’acceptar er dumondas per auters tips da cartas d’identitad.
15 Integrà tras la cifra I da la LF dals 17 da zer. 2011 (dumondas per cartas d’identitad betg biometricas tar la vischnanca da domicil), en vigur dapi il 1. da mars 2012 (AS 2011 5003; BBl 2011 2277 2291).
1 I Cantoni possono autorizzare i Comuni di domicilio a ricevere le domande di rilascio di carte d’identità senza microchip. In tal caso, il servizio responsabile designato dal Cantone ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 è l’autorità di rilascio incaricata di esaminare e trattare tali domande.
2 Il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a incaricare i Comuni di domicilio di ricevere anche domande di altri tipi di carta d’identità.
13 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Accesso a carte d’identità non biometriche presso il Comune di domicilio), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2011 5003; FF 2011 2079 2093).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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